Art. 9.
(Soggetti della cooperazione allo sviluppo).

      1. La cooperazione allo sviluppo riconosce e valorizza il ruolo dei soggetti italiani, pubblici e privati, nella realizzazione di programmi e di progetti, in base al principio della sussidiarietà.
      2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo, tra gli altri, e possono partecipare alla gestione e all'attuazione dei progetti di cooperazione approvati dall'Agenzia e oggetto delle procedure concorsuali di cui al comma 9:

          a) le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi del comma 3;

          b) le associazioni e i soggetti senza scopo di lucro con prioritaria finalità di cooperazione;

          c) gli enti pubblici, le università e i centri di ricerca;

          d) le imprese, gli istituti bancari e le fondazioni;

          e) le regioni e gli enti locali.

      3. Sono organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge le organizzazioni con idoneità verificata periodicamente in base ai parametri e ai criteri fissati dall'Agenzia. Le organizzazioni riconosciute, oltre a partecipare alle procedure concorsuali di cui al comma 9, possono altresì proporre, di loro iniziativa, progetti di cooperazione allo sviluppo per i quali possono richiedere finanziamenti e contributi dello Stato e dell'Unione europea. Tali progetti, se approvati, possono essere direttamente affidati all'organizzazione proponente.
      4. Ai dipendenti di ruolo o non di ruolo delle amministrazioni statali e degli enti pubblici operanti, con contratti di durata non inferiore a due anni, presso organizzazioni non governative riconosciute ai sensi del presente articolo, è garantito il diritto al collocamento in aspettativa senza assegni, nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

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Analogo diritto è riconosciuto al dipendente il cui coniuge svolge attività di cooperazione presso organizzazioni non governative riconosciute, sempre in forza di contratti di durata non inferiore a due anni. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
      5. Rientra nelle attività di cooperazione allo sviluppo affidate all'Agenzia la promozione degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo, al fine di incentivare l'attività in loco delle piccole e medie imprese e dei loro distretti.
      6. La cooperazione allo sviluppo promuove, valorizza e sostiene le iniziative di solidarietà internazionale e di interscambio svolte a livello decentrato dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti territoriali con le amministrazioni centrali e periferiche, gli enti locali, gli enti pubblici e gli altri rappresentanti di interessi collettivi di Paesi terzi.
      7. Le iniziative di cooperazione allo sviluppo decentrata non possono, in alcun caso, ledere la potestà dello Stato italiano in materia di politica estera e devono essere coordinate con le priorità e con le indicazioni contenute nella programmazione triennale di cui all'articolo 4.
      8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, con il vincolo di non ledere in alcun modo la potestà dello Stato in materia di politica estera, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il reciproco sviluppo economico, sociale e culturale.
      9. Tutti gli interventi di cooperazione allo sviluppo ai sensi della presente legge, inclusi quelli affidati ad enti pubblici, sono soggetti a procedure concorsuali fissate sulla base di quelle adottate in sede di Unione europea dall'Ufficio di cooperazione EuropeAid e definite dal regolamento dell'Agenzia. Fanno eccezione gli
 

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interventi di emergenza di cui all'articolo 8 e i programmi promossi dalle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi del presente articolo, che possono anche discostarsi dalle priorità fissate a livello nazionale per l'APS.